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Art. 720. Domanda di estradizione
Capo II - Estradizione dall'estero

CAPO II - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO

Art. 720. (1) Domanda di estradizione. 

1. Il ministro di grazia e giustizia è competente a domandare a uno stato estero l’estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

2. L’estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia.

3. Il ministro di grazia e giustizia può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandole comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente.

4. Il ministro di grazia e giustizia è competente a decidere in ordine all’accettazione delle condizioni eventualmenlte poste dallo stato estero per concedere l’estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

L’autoritità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.

5. ll ministro di grazia e giustzia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all’estero dell’imputato o del condannato e domandarne l’arresto provvisorio.