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Art. 553. Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione in dibattimento

Art. 553. Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione in dibattimento.

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.