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Art. 129

Art. 129. - [Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento].

Articolo abrogato dall’art. 9, co. 2 della L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.