Art. 129. - [Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento].
Articolo abrogato dall’art. 9, co. 2 della L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.