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Art. 46. Richiesta di rimessione

Art. 46. Richiesta di rimessione. 1. La richiesta  è depositata, con i documenti che vi si riferiscono nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del  richiedente alle altre parti.

2. La richiesta dell’imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.

4. L’inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.