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Art. 5. Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria
Capo III - Disposizioni relative alla polizia giudiziaria

CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 5. Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria. 

1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza nonché del Corpo forestale dello Stato (1).

2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell’articolo 8 in quanto applicabili.

3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dellarticolo 10.

(1) Comma così modificato - mediante l’inserimento del riferimento al Corpo forestale - dall’art. 4, co. 7, L. 3 febbraio 2011, n. 4.

Si riporta, inoltre, il comma 8 dell’art. 4, L. n. 4/2011 cit.:

«8. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma interessata».