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Art. 591. Inammissibilità dell’impugnazione

Art. 591. Inammissibilità dell’impugnazione.

1. L’impugnazione è inammissibile:

    a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;

    b) quando il provvedimento non è impugnabile;

    c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586;

    d) quando vi è rinuncia all’impugnazione.

2. Il giudice dell’impugnazione, anche di ufficio,  dichiara con ordinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L’ordinanza è notificata a chi ha proposto l’impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l’impugnazione è stata proposta personalmente dall’imputato, l’ordinanza è notificata anche al difensore.

4. L’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato del procedimento.