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Art. 52. Difesa legittima

Art. 52.  Difesa legittima.  Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui
contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre  che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno
legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione (1).

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale (1).

 

(1) Il secondo ed il terzo comma sono stati aggiunti dall’art. 1, L. 13 febbraio 2006, nr. 59 (in G.U. 2 marzo 2006, n. 51).