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Art. 214. Inosservanza delle misure di sicurezza detentive

Art. 214.  Inosservanza delle misure di sicurezza detentive.  Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae  volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in [un manicomio giudiziario] o in una casa di cura e di custodia (1).

(1) Cfr. note (1) e (3) sub art. 212.