Art. 214. Inosservanza delle misure di sicurezza detentive. Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.
Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in [un manicomio giudiziario] o in una casa di cura e di custodia (1).
(1) Cfr. note (1) e (3) sub art. 212.