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Art. 375. Invito a presentarsi

Art. 375. Invito a presentarsi.

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.

2. L’invito a presentarsi contiene:

    a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

    b) il giorno, l’ora e il luogo della presentazione nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

    c) il tipo di atto per il quale l’invito è predisposto;

    d) l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell’articolo 132 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto  legittimo impedimento.

3. Quando la persona è chiamata a rendere l’interrogatorio, l’invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L’invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall’art. 453 comma 1, l’indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l’avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato. (1)

4. L’invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il  termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

(1) Il secondo periodo del comma 3 è stato aggiunto dall’art. 26 D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 al fine di coordinare la disciplina con quella elaborata per il giudizio immediato ed evitare sostanziali diminuzioni delle garanzie della persona sottoposta alle indagini.