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Art. 61. Circostanze aggravanti comuni

Art. 61. Circostanze aggravanti comuni. Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l’avere agito per motivi abietti o futili;

2) l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
la impunità di un altro reato;

3) l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento;

4) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (1);

6) l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di
cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7) l’avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità
di ministro di un culto;

10) l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto
cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento
delle funzioni o del servizio;

11) l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera di coabitazione, o di ospitalità;

11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale (2) (3) (4);

11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (5);

11-quater) l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere (6);

11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza (7);

11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie
residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative (8).

 

(1) Il n. 5) è stato così sostituito dall’art. 1, co. 7, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) Il n. 11-bis) è stato aggiunto dall’art. 1, co. 1, lett. f), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(3) L’art. 1, co. 1, L. n. 94/2009 cit., ha stabilito che le disposizioni di cui al n. 11-bis) si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti
all’Unione europea e agli apolidi.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente n. 11-bis). Con la stessa sentenza, la Corte ha altresì dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co.

1, L. 15 luglio 2009, n. 94 nonché dell’art. 656, co. 9, lett. a) c.p.p. limitatamente alle parole “e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,”.

(5) Il nr. 11-ter) è stato aggiunto dall’art. 3, co. 20, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Si riporta l’art. 4, L. 16 marzo 2006, n. 146:

«Art. 4 Circostanza aggravante. 1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Si applica altresì il comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni».

(6) Il numero 11-quater) è stato aggiunto dall’art. 3, L. 26 novembre 2010, n. 199.

(7) Numero aggiunto dall’art. 1, co. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(8) Numero aggiunto dall’art. 12, L. 11 gennaio 2018, n. 3.