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Art. 76. Consegna al perito di documenti o di altri oggetti

Art. 76. Consegna al perito di documenti o di altri oggetti. 

1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, della consegna è redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.