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Art. 216. Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza

Art. 216. Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza. 

1. Continuano ad osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalità per l’esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari.