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Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Art. 630. (1) Sequestro di persona a scopo di rapinao di estorsione. Chiunque sequestra una personaa scopo di conseguirne, per sé o per altri, un ingiustoprofitto come prezzo della liberazione, è punitocon la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera  in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della  liberazione, si applicano le pene previste dall’art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l’attività delittuosa sia portata a  conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è  sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo (2).

1) Articolo da ultimo così sostituito dall’articolo unico L. 30 dicembre 1980, n. 894.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che la pena da  esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti
di lieve entità.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 9-ter D.L. 21 marzo 1978, n. 59 conv. dalla L. 18 maggio 1978, n. 191, le disposizioni del codice penale che richiamano l’art. 630 c.p. si  applicano anche in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Analogamente, l’art. 10 D.L. n. 59/1978 cit, ha disposto che le disposizioni processuali vigenti per l’art. 630 c.p. si applicano anche nei procedimenti per il delitto di cui all’art. 289-bis c.p.

Per il cosiddetto “blocco dei beni”, vedi l’art. 1 ss. D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 conv., con modif., dalla L. 15 marzo 1991, n. 82.

L’“omessa denuncia” di atti o fatti concernenti il delitto, anche tentato, di cui al presente articolo, costituisce una autonoma figura di delitto prevista e punita dall’art. 3, D.L. n.  8/1991 cit.

Per attenuanti speciali in caso di collaborazione, vedi l’art. 6 D.L. n. 8/1991 cit.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è obbligatorio (380 c.p.p.) anche fuori dei casi di flagranza se ricorrono le condizioni previste dall’art. 71, D.Lgs. 6  settembre 2011, n. 159; 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 3) la competenza è della Corte di assise per le ipotesi previste dai commi 1, 2 e 3.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.