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Art. 322 bis. Appello

Art. 322-bis. (1) Appello.

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 322 il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.

1 bis. Sull’appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento (2).

2. L’appello non sospende l’esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 310.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 17 D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

(2) Il co. 1 bis è stato inserito dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 553 conv. in L. 23 dicembre 1996, n. 652 e poi successivamente modificato dall’art. 180 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.