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Art. 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

Art. 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.  L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risp nde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine.

Si riporta anche il testo degli artt. 17, 18, 19 e 20 L. 3 agosto 2007, n. 124 (recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto” ed in vigore dal 12 ottobre 2007):

«Art. 17. Ambito di applicazione delle garanzie funzionali. 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dall’articolo 18.

2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti
a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone.

3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di delitti contro
l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei
servizi di informazione per la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall’articolo 18, sempre che tali condotte di
favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall’autorità giudiziaria. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì alle condotte previste come reato a norma dell’articolo 255 del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.

4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell’articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell’articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.

5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un’assemblea o
consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo.

6. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:

a) sono poste in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in attuazione di un’operazione
autorizzata e documentata ai sensi dell’articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;

b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell’operazione non altrimenti perseguibili;

c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;

d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.

7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone
non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, e risulta
che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall’articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

Art. 18. Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato. 1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita, rilascia l’autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata
richiesta del direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità delegata, ove istituita, può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1 con l’utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2.

4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l’autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l’Autorità delegata non sia istituita, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS, indicando circostanze e motivi dell’intervento di urgenza.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità delegata, ove istituita, se l’autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento entro dieci giorni.

6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa l’autorità giudiziaria senza ritardo.

7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario
segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 7. La
rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell’ufficio ispettivo del DIS, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i).

Art. 19. Opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria. 1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate
all’articolo 17 e autorizzate ai sensi dell’articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza
interessato, tramite il DIS, oppone all’autorità giudiziaria che procede l’esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore  della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all’opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

3. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l’autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all’autorità che procede, indicandone
i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.

5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell’autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all’esito, trasmessi al procuratore della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.

7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.

8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione,  la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

9. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall’appartenente ai servizi di informazione per la sicurezza o da uno dei soggetti di cui all’articolo 17, comma 7, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10.

10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore generale del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore generale del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla  ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.

11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri, che conferma o smentisce l’esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

Art. 20. Sanzioni penali. 1. Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i soggetti di cui all’articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni».