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Art. 371 ter. False dichiarazioni al difensore

Art. 371 ter.  False dichiarazioni al difensore.  Nelle ipotesi previste dall’articolo 391 bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Articolo inserito dall’art. 20 L. 7 dicembre 2000, n. 397.

Procedura: 1) il delitto è perseguibile d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (art. 381 c.p.p.; 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.

Sul prelievo di campioni biologici, ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da soggetti arrestati, detenuti o internati etc. per il presente delitto, vedi l’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.