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Art. 19 quater

Art. 19 quater. Affidamento degli animali sequestrati o confiscati.  Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno. 

Articolo inserito dall’art. 3, L. 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate» (in vigore dal 1° agosto 2004).