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Art. 217. Pluralità di ricognizioni

Art. 217. Pluralità di ricognizioni.

1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni  comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.

2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l’oggetto sottoposti a  ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.