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Art. 595. Diffamazione

Art. 595. Diffamazione. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni (euro 1032).

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni (euro 2.065).

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione (euro 516).

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Procedura: 1) si procede a querela della persona offesa (336 c.p.p.); 2) l’arresto è consentito solo per il 3° comma; 3) il fermo non è consentito; 4) nelle  ipotesi previste dal primo e secondo comma è competente il Giudice di pace (art. 4 co.1 lett. a) D.Lgs n. 274/2000).

La competenza è del Tribunale monocratico qualora ricorra taluna delle aggravanti indicate nell’art. 4 co. 3 D.Lgs. 274/2000 (v. sub nota art. 581 c.p.) ovvero nelle ipotesi previste dai commi terzo e quarto.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.