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Art. 118. Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari

Art. 118. Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari. 

1. Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali i difensori hanno diritto di assistere, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo è segnata la data del deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto il termine fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.