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Art. 71. Procedimento per l’applicazione delle sanzioni

Art. 71. Procedimento per l’applicazione delle sanzioni. 

1. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 70, il presidente del tribunale contesta l’addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell’articolo 68 comma 3.