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Art. 8. Delitto politico commesso all’estero

Art. 8.  Delitto politico commesso all’estero.  Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1) dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì
considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Vedi anche art. 5, D.L. n. 209/2008 in nota sub art. 7.