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Art. 426. Inondazione, frana o valanga

Art. 426.  Inondazione, frana o valanga.  Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è obbligatorio (380 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale collegiale.