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Art. 354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro

Art. 354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire  tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini (1), gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure  tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità (2). Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. [Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 349.] (3)

(1) Le parole «ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini» sono state inserite dall’art. 9, L. 26 marzo 2001, n. 128.

(2) Il secondo periodo del co. 2 è stato inserito dall’art. 9, L. 18 marzo 2008, n. 48 (in vigore dal 5 aprile 2008).

(3) Il periodo - che era stato aggiunto dall’art. 10, co. 4-ter, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 - è stato soppresso dall’art. 27, L. 30 giugno 2009, n. 85 (in vigore dal 14 luglio 2009).

1 Per la possibilità offerta ad ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga di omettere o ritardare l’esecuzione di provvedimenti di sequestro vedi, in particolare, l’art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146.