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Art. 647. Risarcimento del danno e riparazione

Art. 647. Risarcimento del danno e riparazione. 

1. Nel caso previsto dall’articolo 630 comma 1 lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.