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Art. 236. Specie: regole generali
Capo II - Delle misure di sicurezza patrimoniali

                                                                                CAPO II

                                                             DELLE MISURE DI SICUREZZA

                                                                            PATRIMONIALI

Art. 236.  Specie: regole generali.  Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

1) la cauzione di buona condotta;

2) la confisca.

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e n.3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell’articolo 200 e quelle dell’articolo 210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.