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Art. 372. Avocazione delle indagini

Art. 372. Avocazione delle indagini.

1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l’avocazione delle indagini preliminari quando:

    a) in conseguenza dell’astensione o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;

    b) il capo dell’ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall’articolo 36  comma 1 lettere a), b), d), e).

1 bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270 bis, 280, 285, 286, 289 bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini
collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall’articolo 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d’intesa con altri procuratori generali interessati. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 3, co. 1, D.L. 292/1991 e poi così sostituito dall’art. 8, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.