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Art. 528. Lettura del verbale in camera di consiglio

Art. 528. Lettura del verbale in camera di consiglio.

1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l’ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il  giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l’assistenza dell’ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della  documentazione.