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Art. 52. Astensione

Art. 52. (1) Astensione. 1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell’ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.

3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il  procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione.

4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero  appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore  generale presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all’ufficio ugualmente competente determinato
a norma dell’articolo 11.

(1) Articolo così modificato dall’art. 176 D.Lgs. 51/98 e succ. mod.