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Art. 156. Estinzione del diritto di remissione

Art. 156. Estinzione del diritto di remissione.  ll diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato (1).

(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 151 del 19 giugno 1975 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo «nella parte in cui non attribuisce
l’esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano».