Art. 560. Concubinato. Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni. La concubina è punita con la stessa pena. Il delitto è punibile a querela della moglie.
Articolo è stato dichiarato incostituzionale (V. sent.Corte Cost. n. 147 del 3 dicembre 1969).