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Art. 83. Citazione del responsabile civile

Art. 83. Citazione del responsabile civile.

1. Il responsabile civile per il fatto dell’imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall’articolo 77 comma 4, a richiesta del  pubblico ministero. L’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti  sentenza di non luogo a procedere.

2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.

3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:

a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l’indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione  dell’associazione o dell’ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;

b) l’indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;

c) l’invito a costituirsi nei modi previsti dall’articolo 84;

d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell’ausiliario che lo assiste.

4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all’imputato. Nel caso previsto dall’articolo 77 comma 4, la copia del  decreto è notificata al responsabile civile e all’imputato a cura del pubblico ministero.

L’originale dell’atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.

5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare o nel giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la citazione.

6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l’esclusione della parte civile.

1 La Corte Costituzionale (sentenza 17 novembre 1992, n. 453) ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 comma 5 c.p.p. «nella parte in cui non prevede per la citazione del  responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all’imputato dall’art. 555, terzo comma dello stesso codice». La medesima Corte, in  precedenza (sent. 10 novembre 1992, n. 430) nel dichiarare non fondata una questione di costituzionalità del medesimo articolo 83 aveva affermato che, nel procedimento  davanti al tribunale, il disposto dell’articolo 429 commi 3 e 4 c.p.p. (notifica e termini per la notifica del decreto che dispone il giudizio) deve ritenersi applicabile anche al  responsabile civile che non sia stato citato o non sia interventuto all’udienza preliminare: ne deriva che, in tale procedimento, il decreto che dispone il giudizio deve essere  notificato anche al predetto soggetto almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

2 Con sentenza n. 112 del 16 aprile 1998, la Corte ha infine dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 83 nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile  derivante dall’assicurazione obbligatoria ex L. 990/1969, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato .