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Art. 47. Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse

Art. 47. Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse. 

1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell’articolo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall’interessato.