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Art. 362. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

Art. 362.  Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio. L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila (euro 103).

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socioriabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico (1).

(1) Il secondo comma è stato sostituito dall’art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza ed il fermo non sono consentiti;3) la competenza è del Tribunale monocratico.