Art. 180. Revoca della sentenza di riabilitazione. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni od un’altra pena più grave.
Articolo così modificato dall’art. 4, L. 11 giugno 2004, n. 145 (G.U. 12 giugno 2004, n. 136), in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del comma 1 precedentemente in vigore era il seguente: «La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni od un’altra pena più grave».