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Art. 697. Detenzione abusiva di armi

Art. 697. Detenzione abusiva di armi. Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371 (1).

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all’Autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 258. (2)

(1) Comma così modificato dall’art. 3, co. 3-octies, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

(2) Comma così sostituito dall’art. 47 L. 24 novembre 1981, n. 689.

Vedi nota (1) sub art. 695.

Procedura: vd. art. 650.