Logo del Laurus Robuffo

Art. 294. Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

Art. 294. (1) Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.

1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre  cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d’ufficio, verifica che all’imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui  all’articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate (2) (3).

1-ter. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve   comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le  condizioni, provvede, a norma dell’articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha l’obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto (4) (5).

4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte d’assise o dal tribunale, all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice.

(1) Articolo modificato dapprima dal D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, dalla L. 8 agosto 1995, n. 332 e da ultimo dal D.L. 22 febbraio 1999, n. 29 conv. in L. 21 aprile 1999, n. 109.

(2) Comma così modificato (mediante l’aggiunta dell’ultimo periodo) dall’art. 1, D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 21 marzo 2001, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 302 «nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’articolo
294, comma 1-bis».

(4) Comma così sostituito dall’art. 12, L. 1° marzo 2001, n. 63.

(5) Le forme e le garanzie previste dal presente comma, sono osservate anche per l’interrogatorio previsto in tema di mandato di arresto europeo.