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Art. 236. Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza

Art. 236. Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza.

1. Competente a dichiarare l’estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell’affidamento in prova al servizio sociale è il tribunale di sorveglianza.

2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975, n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge. (1)

(1) L’art. 236, comma 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost. 16 febbraio 1993, n. 53) nella parte in cui non consente l’applicazione degli artt. 666 e 678 c.p.p. nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 14 ter commi 1-3 e 30 bis L. 354/1975 (Ordinamento penitenziario).