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Art. 391 ter. Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni

Art. 391-ter. (1) Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni.

La dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;

b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;

c) l’attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell’articolo. 391-bis;

d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell’articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.

(1) Vedi nota sub Titolo VI bis.