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Art. 151. Notificazioni richieste dal pubblico ministero

Art. 151. Notificazioni richieste dal pubblico ministero.

1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di  indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire (1).

2. La consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta (2).

3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni,  purché ne sia fatta menzione nel verbale.

4. [Abrogato].

(1) Comma così sostituito dall’art. 17, comma 2,D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dallaL. 31 luglio 2005, n. 155.

Per effetto di quanto disposto dal successivo comma 6, dell’art. 17, D.L. n. 144/2005, le modifiche apportate al comma 1, non si applicano per i procedimenti relativi ai delitti  previsti dall’articolo 407, comma 2, lett. a), numeri 1, 3) e 4) per i quali rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 144/2005.

Nei procedimenti per i delitti suindicati, quindi, continuano ad osservarsi le disposizioni del comma 1 del presente art. 151 nel testo precedentemente in vigore, che di seguito si  riporta:

«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall’ufficiale giudiziario».

(2) In tema di comunicazioni e notificazioni per via telematica vedi quanto dispone l’art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221,  riportato in nota sub art. 148.