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Art. 56. Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore

Art. 56. Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore.  

1. Ai fini previsti dall’articolo 152 del codice, il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in cancelleria copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento.

2. Il difensore indica altresì se l’atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.