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Art. 257. Spionaggio politico o militare

Art. 257.  Spionaggio politico o militare.  Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica la pena [di morte] (1):

1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel c.p., è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedura: 1) procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380 c.p.p.); il fermo è consentito (art. 384 c.p.p.); 3) competente è la Corte di Assise.