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Art. 584. Omicidio preterintenzionale

Art. 584. Omicidio preterintenzionale. Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è della Corte di Assise.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.

Vedi, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, L. 27 luglio 2011, n. 125 riportata sub art. 575.