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Art. 311. Circostanza diminuente: lieve entità del fatto

Art. 311.  Circostanza diminuente: lieve entità del fatto. Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura,
la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.