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Art. 89. Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Art. 89. Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

1. La persona civilmente obbligata  per la pena pecuniaria è citata per l’udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell’imputato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell’articolo 87 comma 3.