CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
AI CAPI PRECEDENTI
Art. 301. Concorso di reati. Quando l’offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all’onore, indicata negli articoli, 276, 277, 278, 280, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.
Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
Quando l’offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all’onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.