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Art. 713. Misure di sicurezza applicate all’estradato

Art. 713. Misure di sicurezza applicate all’estradato.  

1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.