CAPO II
DEI DELITTI CONTRO LA MORALE FAMILIARE
Art. 564. Incesto. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l’incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale.
L’ultimo comma è stato così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito unicamente con riferimento all’ipotesi di cui al comma II (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale collegiale.