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Art. 464 ter. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari

Art. 464-ter. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari.

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero  affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 464-quater.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e  sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell’imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l’imputato può rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento di primo  grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell’articolo 464-quater.

Vedi nota sub Titolo V-bis.