CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 272. Limitazioni alle libertà della persona.
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
1 Sulle misure limitative della libertà personale nei procedimenti per i reati (ministeriali) indicati nell’art. 96 Cost., v. art. 10 L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.